| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 18/08/1934 n. 5261TITOLO II Norme relative alla massa e alla ubicazione dei fabbricati Art. 17. - Zonizzazione - Norme relative al sistema di costruzione Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, la città è considerata divisa in due parti, e cioè: parte centrale e parte periferica. Tutto il territorio del Comune posto all'esterno del nucleo edilizio indicato nella pianta allegata è considerato appartenente alla parte periferica. Ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 19 del presente Regolamento, le caratteristiche delle costruzioni di tipo non intensivo debbono corrispondere alle Norme contenute nei R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981 e 13 luglio 1933 n. 1331. Art. 18. - Norme per i fabbricati di tipo intensivo al limite di altre zone - Ecce zioni per i tipi speciali di edifici I fabbricati di tipo intensivo, che sorgono al limite tra la zona destinata a costruzione intensiva e le altre zone a diverso tipo di costruzione, debbono avere la distanza minima: a) dal confine con zona a palazzine di 7 m; b) dal confine con zona villini, villini signorili, ville signorili, casette a schiera di 10 m; c) dal confine con zone a parco privato e pubblico di 8 m. I prospetti che guardano verso i limiti di zona, debbono essere decorati. Per le costruzioni di pubblica utilità che dovessero sorgere in zona non intensiva e particolarmente per scuole, chiese, palestre, costruzioni di pertinenza dell'ENAL e di altre opere assistenziali, può essere concessa una maggiore estensione di area fabbricabile e una maggiore altezza in relazione alle necessità e al carattere dell'edificio. sempreché si abbiano sufficienti spazi di isolamento destinati a giardino. Art. 19. - Altezze dei fabbricati - Distacchi fra i fabbricati La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale al livello del marciapiede e per ordinata cinque parti della larghezza stessa fino ad un massimo di 35 m nella parte periferica della città, e tre mezzi fino ad un massimo di 25 m nella parte centrale. La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale allo spazio interposto fra due edifici diversi, o fra due corpi di fabbrica di uno stesso gruppo di edifici, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza del distacco e per ordinata i 5/3 di essa nella parte periferica e i 5/2 nella parte centrale della città. In ogni caso il distacco non dovrà essere inferiore a 8 m nella parte periferica ed a 6 m nella parte centrale. Qualora il distacco fra due fabbricati sia in diretta comunicazione con ampi cortili o con strade, e abbia una lunghezza non superiore a 20 m è concesso il distacco di 10 m per la parte periferica, e di 8 m per la parte centrale, qualunque sia l'altezza che raggiungono le fronti sul distacco. A parziale modifica dell'art. 19 del Regolamento generale edilizio e sino a nuova disposizione in merito, l'altezza massima dei fabbricati nella parte periferica delle città, specificata dall'art. 17 del Regolamento suddetto, viene limitata a 28 m. Si potrà eccezionalmente consentire un'altezza superiore ai 28 m in quegli isolati già sistemati con costruzioni alte più di 28 m, quando ciò risulti necessario per evitare che le nuove costruzioni diano luogo ad inconvenienti estetici notevoli. Ai progetti di costruzione per i quali è stata rilasciata la licenza di costruzione anteriormente all'8 maggio 1941 sono applicabili le disposizioni del R.E. precedentemente in vigore. La norma è rappresentata dai grafici: S = inclinata entro la quale deve essere contenuta la sagoma dei fabbricati; H = altezza massima; L = larghezza stradale. Art. 20. - Distacchi per stabilimenti industriali e per edifici scolastici Nella costruzione di stabilimenti industriali può, volta per volta, udito il parere dell'Ufficio d'igiene, essere imposto un distacco maggiore di quello stabilito nell'articolo precedente, tenendo conto della natura dell'industria che dovrà essere esercitata. Per le aree contigue agli edifici scolastici il distacco e le altezze debbono es- sere determinate in base alle speciali disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 4 maggio 1925, relativo alle Norme per la compilazione di progetti di edifici scolastici in esecuzione del R.D. 31 dicembre 1923 n. 3125. Art. 21. - Norme relative alla misura delle altezze dei fabbricati L'altezza delle fabbriche nelle strade sia pubbliche che private e nei distacchi tra un fabbricato e l'altro, viene misurata dal piano del marciapiede alla linea superiore della cornice di coronamento o alla linea d'imposta del tetto. Se il proprietario di un'area o di un edificio ha costituito una servitù di non edificare per tutta la fronte dell'immobile, sopra una zona dell'area dal lato opposto a confine della strada può elevare la sua costruzione sino alla altezza permessa dalla sezione stradale, aumentata dalla profondità di detta zona di servitù contenuta nei limiti massimi prescritti. La servitù deve essere costituita in modo da non poter essere estinta, rinun- ciata o modificata senza il consenso del Comune. È proibito usufruire comunque del muro di parapetto come parete di ambienti, quando ciò serva a dare al fabbricato un'altezza maggiore di quella che gli competerebbe in relazione alla larghezza stradale. Nel caso di strade in pendenza l'inclinata limite, di cui all'art. 19, è tracciata in corrispondenza della sezione mediana dell'edificio, in modo però che l'elevazione del fabbricato, nel punto più basso della strada, non sorpassi di oltre 1,25 m l'altezza massima corrispondente alla larghezza stradale. Art. 22. - Altezze dei fabbricati non prospettanti su strada e dei fabbricati an nessi L'altezza dei fabbricati non prospettanti su strada, esclusi i villini, deve esse- re contenuta nell'inclinata di cui all'art. 19, avente origine sulla strada da cui il fabbricato ha accesso, e non può sorpassare il massimo stabilito in detto articolo. L'altezza dei fabbricati accessori ammessi nelle diverse zone non deve superare i 3,50 m. Tale altezza va misurata dal piano stradale qualora gli accessi al fabbricato accessorio siano dalla strada. Art. 23. - Norme relative alla misura delle larghezze stradali in rapporto alle altezze dei fabbricati La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con via trasversale. Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza, può concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore per un'estensione corrispondente alla sezione della strada minore e in ogni caso per 12 m. Quando però la strada minore abbia una larghezza non superiore a 8 m la concessione di cui al comma precedente è limitata ad una estensione sulla strada minore di 8 m. Nel caso che all'angolo delle due strade venga progettato e concesso uno smusso od una rientranza, l'estensione per l'altezza massima sui fronti stradali è computata dagli angoli estremi dello smusso o della rientranza medesima. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare, a titolo compensativo, che la maggiore altezza ammessa al risvolto sia usufruita, tenendo bassa la parte dell'edificio in angolo, in qualsivoglia punto del prospetto sulla via di minore larghezza, purché venga realizzata una buona soluzione architettonica e la detta maggiore altezza sia contenuta in un tratto, a partire dall'angolo, non superiore al doppio della strada minore. Art. 24. - Eccezioni ai limiti di altezza Qualunque sia la larghezza stradale può, uditi l'Ufficio d'Igiene e la Commissione sanitaria comunale, essere autorizzata un'altezza maggiore della massima consentita dagli articoli precedenti, sempre che si realizzi una buona soluzione igienica ed architettonica in rapporto all'ambiente, quando trattisi di edifici pubblici o di pubblica utilità, di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali per condizioni altimetriche, o quando sia richiesto da necessità industriali. Art. 25. - Norme per costruzioni arretrate dal filo stradale L'arretramento dei fabbricati dal filo stradale può essere autorizzato per un minimo di 2,50 m purché si verifichi una delle seguenti condizioni: a) quando, mediante convenzione, regolarmente trascritta con i proprietari delle aree confinanti, lo stesso arretramento venga assicurato per tutta la parte del lotto dei fabbricati compresi tra due vie; b) quando, mediante convenzione come sopra, resti assicurata la decorazione dei muri ciechi ai lati che affacciano sulla zona arretrata; c) quando ai muri ciechi laterali vengano addossati, per conto del medesimo proprietario e sulla propria area, corpi di fabbrica decorati in unità architettonica con il prospetto arretrato. L'area libera anteriore ai fabbricati deve essere convenientemente recinta, sistemata e mantenuta a giardino o a piazzale. Il Sindaco, a norma delle disposizioni vigenti, provvederà di ufficio salvo rivalsa delle spese, qualora il proprietario, benché diffidato, non provveda mantenere in istato decoroso l'area libera in questione. Art. 26. - Chiusura delle zone di distacco tra fabbricati Le fonti delle zone di distacco sulle vie pubbliche, tra due fabbricati, debbono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri di cinta costruiti decorosamente con criteri unitari architettonici, anche se la zona di distacco appartenga due proprietari. Art. 27. - Costruzioni su aree derivate da lottizzazioni irregolari La licenza di costruzione su lotti di terreno ricavati in tutto o in parte dal fra- zionamento di aree circostanti a costruzioni già eseguite o autorizzate non può essere rilasciata qualora la residua area scoperta a servizio di queste ultime risulti inferiore a quella stabilita in relazione ai vari tipi di costruzione. Art. 28. - Norme per le costruzioni a distanza dai confini Nel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve lasciare una zona libera di larghezza proporzionata alla massima altezza permessa dal Regolamento, salvo che comprovi di avere stipulato con il confinante una convenzione, debitamente trascritta, per la costituzione di servitù che garantisca tra i due fabbricati la permanenza di una zona libera regolarmente riferita al fabbricato più alto. Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata né estinta né modificata senza il consenso del Sindaco. Può essere vietata la costituzione di zone libere tra due aree contigue, quando queste pongano in vista edifici, cortili o altri spazi interni non rispondenti al decoro edilizio. Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolarmente dal confine, il proprietario deve arretrarsi di quanto è necessario per aprire finestre a norma del presente Regolamento, ovvero decorare il muro cieco, evitando di costituire servitù sulla proprietà vicina con gli sporti del cornicione e degli eventuali aggetti. TITOLO III Norme relative all'interno delle costruzioni CAPO I Cortili Art. 29. - Ampiezza dei cortili L'area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, deve essere della misura minima di 1/5 della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica della città e di 1/8 nella parte centrale. L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili può essere di una volta o mezza la normale media tra le pareti opposte nella parte periferica, e di due volte nella parte centrale. La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di 8 m Le altezze vanno riferite al piano del cortile. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile. Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|